Art. 6.
(Strutture autorizzate).

      1. Le tecniche di fecondazione assistita sono effettuate esclusivamente nelle strutture pubbliche e private appositamente autorizzate dal Ministero della salute.
      2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità e di un comitato di esperti composto da rappresentanti delle maggiori società scientifiche in materia di riproduzione umana e da esperti in materia, con proprio decreto, fissa i requisiti delle strutture e del personale ai fini della concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture pubbliche e private all'effettuazione delle tecniche di fecondazione assistita.
      3. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'effettuazione delle tecniche di fecondazione assistita.
      4. Il livello scientifico e la qualità dei servizi delle strutture autorizzate ai sensi del presente articolo devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall'Istituto superiore di sanità.